A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti che hanno una posizione tributaria attiva, ad esempio per IMU o TARI, che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Comune.
IMU
- La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
a) fabbricati di interesse storico o artistico
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato. - La base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:
a) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431. - Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione
b) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993. - Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.
TARI
- Esenzione dal tributo:
a) Locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
b) locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali
c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità—Servizi sociali.
- Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso:
a) del 10% per la prima abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro discontinuo;
b) del 30% per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali
d) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
- Riduzione per compostaggio domestico:
1. ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 15%", a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007
2. la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
Canone Unico Patrimoniale
- Riduzioni:
1. per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l’abbattimento del 50 per cento della tariffa
2. per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell’occupazione, viene riconosciuto sempre l’abbattimento del 70 per cento della tariffa
3. per le occupazioni effettuate in occasione dell’attività edilizia le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento.
- Esenzioni:
1. sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato
b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap
h) le occupazioni di aree per svolgimento di mercatini a tema il cui numero di partecipanti non superi le n. 20 unità.